17 Novembre 2025 - Ore
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Acquistare un computer non comporta l’obbligo di acquistare il software

Il consumatore ha diritto al rimborso

Con la sentenza 11 settembre 2014 la Cassazione civile ha affermato il principio che: L’acquisto di un un computer da parte di un privato non comporta anche l’obbligo di utilizzo del software preinstallato. Il consumatore ha il diritto di ottenere il rimborso per la sola parte del prezzo relativa alla «licenza d’uso» del programma informatico non negoziato con il venditore. La sentenza sanziona le politiche commerciali di vendita con “forzosa” abbinata hardware/software, affermando la libertà dell’acquirente di installare i programmi senza essere vincolato – né gravato di costi indebiti – dal produttore/venditore dell’hardware. A rivolgersi al Tribunale di Firenze era stato un privato che aveva comprato un portatile Hp, vedendosi poi costretto ad attivare la licenza d’uso del pacchetto Microsoft. Alla sua richiesta di retrocessione del prezzo relativo, si era visto opporre dal venditore le condizioni contrattuali, dove si evidenziava la facoltà di rimborso ma derivante solo dalla restituzione di macchina più software. Secondo la Corte, invece, l’oggetto del contratto di vendita non è altro, e non può essere altro, che il notebook acquistato dal consumatore, unico bene sul quale si incrociano – e pertanto si perfezionano – le volontà negoziali.
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