E’ attivo il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa finanziato dallo Stato e gestito dalla Consap. Secondo dati aggiornati all’8 gennaio, da quando è stato istituito (27 aprile 2013) sono state attivate 21.606 pratiche, per un controvalore di debito residuo sospeso pari a 2 miliardi di euro. Nel 93,2% dei casi la sospensione è motivata dalla perdita del posto di lavoro.
L’avv. Dario Barnaba di Confconsumatori spiega che al Fondo, infatti, possono accedere i titolari di mutui prima casa, solo in alcune circostanze: “disoccupazione, il decesso del titolare o l’insorgenza di un handicap, mentre l’indicatore Isee del titolare non deve superare i 30mila euro annui. In questo caso, la sospensione riguarda l’intera rata e durante il periodo di stop (massimo 18 mesi) è il Fondo a pagare gli interessi alla banca, ma solo relativamente alla percentuale rappresentata dal parametro (Irs o Euribor), mentre lo spread rimane a carico del cliente e viene spalmato sulle rate alla ripresa dei pagamenti”.
Il consumatore, quindi, per chiedere la sospensione del versamento delle rate di mutuo della prima casa, dovrà recarsi presso il proprio Istituto di Credito mutuante con un proprio documento di identità, un modello Isee regolarmente compilato, la prova della cessazione del proprio rapporto di lavoro o del riconoscimento della propria malattia o infortunio o handicap sopravvenuti.
L’istituto di credito dovrà verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione e, in caso di esito positivo, effettuare la conseguente registrazione della domanda a cui seguirà l’acquisizione di un numero identificativo della pratica.
La Banca è obbligata ad inviare tutta la documentazione alla Consap entro 10 giorni lavorativi.
Entro i successivi 15 giorni lavorativi la Consap (che gestisce il Fondo di Solidarietà finanziato dal Governo) dovrà far conoscere la propria decisione comunicandola alla banca.
L’eventuale rigetto della domanda sarà specificatamente comunicata alla Banca che dovrà obbligatoriamente comunicare al mutuatario la motivazione della mancata accettazione della domanda.
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