BARI
La riforma costituzionale è stata sottratta al dibattito parlamentare e a qualsiasi discussione nel merito. La maggioranza l’ha proposta e approvata così com’era stata confezionata dal governo, senza alcuna possibilità di modifica.
Ma la Costituzione non appartiene a chi governa, è il patto fondativo del Paese.
Nel merito:
1) Separazione delle carriere
I fautori della riforma sostengono che la separazione del Pubblico Ministero dalla magistratura giudicante sarebbe la conseguenza naturale, se non obbligata, del principio della terzietà del giudice sancita dall’art. 111 della Costituzione, che nel 1999 ha recepito i principi del giusto processo in chiave accusatoria.
Comunque la si pensi su un tema che, da decenni, divide i giuristi, ciò che più preoccupa è l’idea di costituire un corpo separato e autonomo di pubblici inquisitori, dotato peraltro di poteri e di garanzie che lo rendono ineluttabilmente impari rispetto alle prerogative, al ruolo e alle funzioni del difensore: una separazione, quindi, che rischia di aggravare, e non certo di risolvere, il problema della disparità delle parti nel processo.
2) Sdoppiamento e sorteggio del CSM
Chi sostiene la riforma, afferma che il Consiglio Superiore della Magistratura, sarebbe un organo di alta amministrazione, deputato all’organizzazione degli uffici giudiziari. Il CSM, tuttavia, è l’organo costituzionale di autogoverno della magistratura, corollario dei principi di autonomia e indipendenza, e non si occupa solo di amministrazione, avendo funzioni consultive e di normazione secondaria.
Lo sdoppiamento del CSM, inoltre, non è funzionale all’organizzazione di un servizio complesso quale è la giustizia, non solo penale.
Quanto al sorteggio, se lo scopo – dichiarato – è quello di porre fine alle distorsioni del correntismo il rimedio rischia di essere peggiore del male. Sia perché il sorteggio è anzi la negazione della rappresentatività (in nome del principio “l’uno vale l’altro”), sia perché i meccanismi del sorteggio sarebbero diversi: estrazione da liste selezionate per la parte politica e sorteggio puro fra tutti i magistrati.
Con la conseguenza di rafforzare la componente politica e indebolire l’autogoverno, e quindi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
3) Alta Corte disciplinare
La separazione delle carriere si arresta davanti all’Alta Corte, che con la riforma sarebbe composta sia da giudici che da Pubblici Ministeri per giudicare le violazioni disciplinari di tutti i magistrati in luogo del CSM, senza neppure espressamente prevedere il ricorso per cassazione avverso le decisioni dell’Alta Corte.
Si tratta di una riforma, quindi, che presenta numerose ombre e affida alla legislazione ordinaria attuativa, e cioè alla medesima maggioranza, il compito di definire i contenuti concreti di un nuovo, inedito modello di giurisdizione.
Un modello in cui la politica, o meglio, la maggioranza al governo, aumenterà il suo potere riducendo, correlativamente, i controlli sul potere e sulla politica. Un obiettivo – dichiarato esplicitamente dagli ideatori della riforma – opposto a quello che ha ispirato la Costituzione repubblicana e che si pone in pericolosa sintonia con i tentativi delle destre di tutto il mondo di imprimere una torsione autoritaria alle istituzioni.
Noi preferiamo di No.

BARI, LA GIUSTA CAUSA ED IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA: PERCHÉ NO
BARI, LA GIUSTA CAUSA ED IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA: PERCHÉ NO
BARI, LA GIUSTA CAUSA ED IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA: PERCHÉ NO
BARI, LA GIUSTA CAUSA ED IL REFERENDUM SULLA MAGISTRATURA: PERCHÉ NO
La riforma costituzionale è stata sottratta al dibattito parlamentare e a qualsiasi discussione nel merito. La maggioranza l’ha proposta e approvata così com’era stata confezionata dal governo, senza alcuna possibilità di modifica.
Ma la Costituzione non appartiene a chi governa, è il patto fondativo del Paese.
Nel merito:
1) Separazione delle carriere
I fautori della riforma sostengono che la separazione del Pubblico Ministero dalla magistratura giudicante sarebbe la conseguenza naturale, se non obbligata, del principio della terzietà del giudice sancita dall’art. 111 della Costituzione, che nel 1999 ha recepito i principi del giusto processo in chiave accusatoria.
Comunque la si pensi su un tema che, da decenni, divide i giuristi, ciò che più preoccupa è l’idea di costituire un corpo separato e autonomo di pubblici inquisitori, dotato peraltro di poteri e di garanzie che lo rendono ineluttabilmente impari rispetto alle prerogative, al ruolo e alle funzioni del difensore: una separazione, quindi, che rischia di aggravare, e non certo di risolvere, il problema della disparità delle parti nel processo.
2) Sdoppiamento e sorteggio del CSM
Chi sostiene la riforma, afferma che il Consiglio Superiore della Magistratura, sarebbe un organo di alta amministrazione, deputato all’organizzazione degli uffici giudiziari. Il CSM, tuttavia, è l’organo costituzionale di autogoverno della magistratura, corollario dei principi di autonomia e indipendenza, e non si occupa solo di amministrazione, avendo funzioni consultive e di normazione secondaria.
Lo sdoppiamento del CSM, inoltre, non è funzionale all’organizzazione di un servizio complesso quale è la giustizia, non solo penale.
Quanto al sorteggio, se lo scopo – dichiarato – è quello di porre fine alle distorsioni del correntismo il rimedio rischia di essere peggiore del male. Sia perché il sorteggio è anzi la negazione della rappresentatività (in nome del principio “l’uno vale l’altro”), sia perché i meccanismi del sorteggio sarebbero diversi: estrazione da liste selezionate per la parte politica e sorteggio puro fra tutti i magistrati.
Con la conseguenza di rafforzare la componente politica e indebolire l’autogoverno, e quindi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.
3) Alta Corte disciplinare
La separazione delle carriere si arresta davanti all’Alta Corte, che con la riforma sarebbe composta sia da giudici che da Pubblici Ministeri per giudicare le violazioni disciplinari di tutti i magistrati in luogo del CSM, senza neppure espressamente prevedere il ricorso per cassazione avverso le decisioni dell’Alta Corte.
Si tratta di una riforma, quindi, che presenta numerose ombre e affida alla legislazione ordinaria attuativa, e cioè alla medesima maggioranza, il compito di definire i contenuti concreti di un nuovo, inedito modello di giurisdizione.
Un modello in cui la politica, o meglio, la maggioranza al governo, aumenterà il suo potere riducendo, correlativamente, i controlli sul potere e sulla politica. Un obiettivo – dichiarato esplicitamente dagli ideatori della riforma – opposto a quello che ha ispirato la Costituzione repubblicana e che si pone in pericolosa sintonia con i tentativi delle destre di tutto il mondo di imprimere una torsione autoritaria alle istituzioni.
Noi preferiamo di No.
© Riproduzione riservata
