In seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltasi lo scorso 14 dicembre, nella quale si è discusso del provvedimento sindacale da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate di tutela della salute e dell’ordine pubblico, questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha firmato due ordinanze relative al divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio e alla tutela della sicurezza urbana, con il divieto di alcuni comportamenti potenzialmente pericolosi in occasione delle imminenti giornate di festa.
Nella fattispecie, per quanto riguarda i fuochi d’artificio, la prima ordinanza vieta la vendita, in forma ambulante e non, a far data da domani, venerdì 23 dicembre, e fino a tutto il 1° gennaio, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 (di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123) e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con esclusione dei prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
È vietato, inoltre, l’utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati di professionisti, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle 7 del 1° gennaio 2023.
Sempre nella notte di Capodanno, sono vietati i fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2022 e fino alle 7 del 1° gennaio 2023, come pure è vietata la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4, definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, e dei prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e “razzo”, a soggetti privi delle previste abilitazioni o che non abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica o che non siano titolari della licenza o del nulla osta del Questore.
Ancora, è vietato cedere, a qualsiasi titolo o in qualsiasi condizione, a minori di 14 anni, fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di 18 anni, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3, e resta fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta. Infine, a tutti coloro che dispongono di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, è fatto divieto di consentirne l’uso per l’utilizzo degli spari vietati dall’ordinanza, ed è confermato per tutti il divieto di impiegare nei luoghi pubblici e privati, a partire dal 23 dicembre 2022 e fino a tutto il 1° gennaio 2023, articoli pirotecnici teatrali, nonché altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Per quanto riguarda invece la seconda ordinanza, i divieti riguardano comportamenti registrati negli anni scorsi, addebitabili a singoli e poi sfociati in atti non solo contrari alla legge e al senso civico ma anche pericolosi per l’incolumità stessa delle persone.
L’obiettivo dell’amministrazione comunale, anche nelle giornate di vigilia e di festa, è quello di garantire a tutti la possibilità di vivere e godere degli spazi pubblici in piena sicurezza.
Pertanto si ritiene necessario vietare, per un periodo limitato che va dalle ore 12 alle 24, nei giorni 23, 24 e 30 dicembre, e dalle ore 12 del 31 dicembre alle ore 5 del 1° gennaio 2023, su tutto il territorio comunale i seguenti comportamenti:
- diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo in “modalità acustica” senza ausilio di altoparlanti o altri dispositivi di diffusione negli spazi esterni di pertinenza degli esercizi pubblici, purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alle disposizioni locali;
- somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
- svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
- abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
- appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
- compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
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