Nella prima giornata di BTM 2020 si sono susseguiti una serie di incontri nella saletta dell’Area Pugliapromozione. In particolare quello su “CIS – Codice Identificativo di Struttura “con la presenza della Sottosegretaria On. Lorenza Bonaccorsi e l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone; relatori Patrizio Giannone, Dirigente settore Industria turistica e culturale e Livio Chiarullo, Responsabile Ufficio Osservatorio Pugliapromozione.
Dal mese di giugno entrerà a regime per i privati che affittano le proprie abitazioni per scopi turistici il Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere e il Codice Identificativo di Struttura (CIS) che sarà rilasciato a seguito della registrazione del proprietario dell’immobile nel portale di Pugliapromozione. Si tratta di un obbligo di legge che interesserà circa 30.000 privati che in Puglia offrono le proprie abitazioni su AirBnb o su altre OTA.
“Secondo lo studio di Becheri del New Mercury Consulting per un turista registrato ve ne sono circa quattro sommersi che sfuggono alle statistiche in Puglia – ha dichiarato l’Assessora Capone – Per questo abbiamo introdotto il Codice Identificativo di Struttura e il Registro Regionale delle Strutture ricettive non alberghiere. Certamente il codice identificativo, che entrerà in vigore a partire da giugno, non è un codice punitivo, ma rappresenta un passo importante nella lotta al sommerso. Bisognerà poi introdurre maggiori controlli e i marchi di qualità. Con il codice vogliamo aiutare l’intero sistema ad emergere, evitando che si creino sacche di sommerso che negano a chi paga le tasse e assume regolarmente di avere parità di condizioni. Giova a tutti avere un sistema legale. Con il codice identificativo non si stabilisce se la struttura è di tipo imprenditoriale o meno, cosa che sarà stabilita dal Governo, ma facciamo che la struttura ospitante sia dichiarata e riconosciuta”.
Il Cis – Codice Identificativo di Struttura varato dalla Regione Puglia è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all’interno del territorio regionale. Il CIS viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS. La pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture non alberghiere, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo utilizzato, devono indicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) di ogni singola unità ricettiva.
I proprietari o i gestori degli alloggi concessi in locazione per finalità esclusivamente turistiche sono tenuti, a partire dall’1 marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura/e offerta/e in locazione all’interno del DMS. L’obbligo di indicare o di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, decorre dall’1 giugno 2020.
Le strutture non alberghiere che non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei predetti soggetti sono tenuti a pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.
I soggetti che non ottemperano correttamente al suddetto obbligo, ovvero che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, ferme restando la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria nei relativi settori, sia in via autonoma, nell’ambito dei poteri attribuiti dalla vigente legislazione, che su impulso della Sezione regionale competente in materia di turismo. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, la Sezione regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on-line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.
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