L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) con Decisione del 08.10.2015 n. 7854, emessa dal Collegio di Coordinamento, ha statuito il principio, già seguito da diversi giudici di merito, secondo cui il divieto di anatocismo è scattato automaticamente il 1° gennaio 2014, senza bisogno di attendere interventi attuativi. Secondo l’Abf, l’abrogazione della riserva di anatocismo, si è per intero prodotta a partire dal 1° gennaio 2014, senza bisogno di interventi ulteriori del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) e della vigilanza. La decisione si sofferma sugli argomenti che fondano la tesi dell’applicazione immediata: dallo scopo dell’intervento di legge allo svolgimento del «criterio ermeneutico storico-evolutivo», al recupero di dati letterali significativi; ecc.. E confuta l’opposta tesi, favorevole cioè all’idea di un’abrogazione differita all’esito di un intervento ad hoc dell’autorità amministrativa, pure contemplato nella norma della Stabilità e che tuttora è mancante. L’Abf, inoltre, esclude ogni rilevanza in proposito dell’articolo 161, comma 5 del Testo unico, norma che taluno ha inteso come produttiva di una sorta di applicazione postuma della vecchia riserva di anatocismo, sino all’«entrata in vigore» di una nuova delibera Cicr (che così sostituisca la precedente, appunto ancorata sull’abrogato regime della riserva bancaria). La norma ha solo carattere transitorio, precisa l’Arbitro: la sua funzione si è esaurita nel regolare il passaggio dalla legge bancaria del 1938 all’odierno Testo unico, come avvenuto nel 1993. Del resto: «se la produzione di interessi composti non è più consentita da una legge primaria, viene meno per ciò stesso la giustificazione della disciplina di dettaglio, sia pure transitoria, destinata ad attuarla». Rilievo che lo porta a concludere che l’intervento del Cicr, di cui parla la norma nuova, ha solo la funzione di risolvere un mero «problema tecnico contabile», che deve «nel frattempo essere superato dalla prassi contabile» delle stesse imprese bancarie.
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