22 Maggio 2025 - Ore
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Il deposito cauzionale sulla bolletta dell’acqua

Confconsumatori Puglia ci spiega cosa sta cambiando

Il deposito cauzionale oggi non è obbligatorio ovunque ma sta al gestore scegliere se applicarlo o no e, se il consumatore decide di domiciliare in banca il pagamento delle bollette è esente, ma più esposto in caso di morosità. E non è tutto. Dal 1° gennaio 2014, infatti, è entrato in vigore il nuovo provvedimento dell’Autorità per l’Energia il Gas ed il Sistema Idrico Integrato che disciplina il deposito cauzionale per il servizio idrico integrato[1]. Ricordiamo che con il cosiddetto decreto “Salva-Italia”, le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono state attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Vediamo cosa cambia con il provvedimento nello specifico:

LA SCELTA AL GESTORE – Il decreto stabilisce che “Il gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento” (art.3 comma 1). Ogni gestore nazionale dei servizi idrico, che intende avvalersi di questa possibilità, deve adeguarsi a tale provvedimento. Lo scopo è quello di uniformare a livello nazionale i costi riguardanti il deposito cauzionale, in modo tale da regolamentare gli importi richiedibili sulla base di parametri equi e univoci, e non sulle “singole” esigenze delle diverse società erogatrici. Il criterio adottato per stabilire questo l’importo si basa sulla media della fatture emesse in ogni specifico Comune, questo farà sì che la spesa vari da Comune a Comune, ma in questo modo si potranno tenere conto delle specifiche esigenze e delle diverse particolarità delle varie realtà nazionali.

IL RID – La delibera prevede anche casi in cui il deposito non sia dovuto, come per gli utenti che abbiano attivato la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, ma solo nel caso in cui i suoi consumi annui non superino i 500 mc (art.3 comma 6), oppure per gli utenti che usufruiscano di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza (art. 4 comma 3).

L’ADEGUAMENTO – In ultimo si deve specificare che questo deposito cauzionale, nel caso in cui venga richiesto, deve essere pagato per intero per le nuove utenze, mentre, per chi ha già attivato il contratto, riceverà semplicemente un “adeguamento”, cioè si richiederà la differenza tra quanto si era pagato in origine e questa nuova somma: ne consegue che in alcuni casi, per alcuni Comuni, gli utenti riceveranno un rimborso poiché il deposito cauzionale versato in precedenza era superiore a quanto stabilito ora dall’Autorità.

IN CASO DI MOROSITA’ – Non è data la possibilità al gestore di interrompere la fornitura nel caso in cui la morosità sia pari o inferiore all’importo del deposito cauzionale. Questo comporta il fatto che nel caso in cui l’utente non abbia versato il deposito cauzionale (poiché on richiesto dal gestore) si potrebbe trovare nella situazione di avere, in caso di mancato pagamento di una fattura, il distacco dalla fornitura idrica per qualsiasi somma. Ogni decisione venga presa da parte dei venditori, insomma, comporta vantaggi e svantaggi per i consumatori.

– In caso di applicazione del deposito cauzionale, l’utente è sicuro di aver versato una somma che crei una “soglia” limite che lo tuteli da un possibile distacco della fornitura. (Per assurdo, se il limite del deposito cauzionale fosse stato fissato ad € 200,00, il cliente potrebbe non pagare una fattura pari ad €e150,00 e non avere il timore del distacco.)

– In caso non venga applicato il deposito cauzionale, l’utente non deve versare alcuna somma come “anticipo”, ma si troverà in seguito a correre il rischio di distacco anche per somme veramente irrisorie.      www.confconsumatoripuglia.it

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