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Una societa’ impugnava la cartella di pagamento, emessa a seguito di correzione ex art.36 ter d.p.r.n.600/73 della dichiarazione dei redditi, sostenendone la nullita’ per omessa comunicazione degli esiti del controllo formale e dei motivi che avevano condotto a tale rettifica. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo nulla la cartella in quanto detta comunicazione non risultava inoltrata alla societa’. La Commissione Tributaria Regionale confermava, ritenendo che, ex art.36 ter d.p.r. n.600/73, l’Ufficio aveva l’obbligo di comunicare al contribuente l’esito del controllo formale, e che tale omessa comunicazione costituiva, violazione del diritto di difesa e dell’art.6 dello Statuto del contribuente. La Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con sentenza del 4 luglio 2014, n. 15311, ha affermato che: “alla mancata comunicazione (degli esiti del controllo) prescritta dal IV comma di quest’ultima disposizione, consegue la nullita’ della consequenziale cartella”. Secondo la Corte, “il contraddittorio procedimentale (come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n 18184/2013) e’ andato assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e nella stessa legislazione) proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potesta’ impositiva, il quale, nell’interesse anche dell’ente impositore, risultera’ tanto piu’ efficace, quanto piu’ si rivelera’ conformato ed adeguato – proprio in virtu’ del dialogo tra le parti, ove reso possibile – alla situazione del contribuente, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel senso di indurre l’amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate)”. www.confconsumatoripuglia.it