12 Giugno 2025 - Ore
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Multe: se la cartella ė fondata sul verbale anziché sulla sentenza che ha rigettato il ricorso, ė nulla

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Se vi è stata opposizione ad una contravvenzione per violazione del codice della strada, la cartella esattoriale che rimanga fondata sul verbale è illegittima. E ciò anche se il ricorso si è concluso col rigetto da parte del giudice di pace. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 20983/2014 del 6 ottobre, chiarendo che in simili casi il titolo esecutivo diventa la sentenza, per cui è ad essa che deve riferirsi la cartella del Fisco. Secondo l’automobilista, infatti, la cartella doveva considerarsi comunque nulla «perché la p.a. avrebbe dovuto rapportarsi alla sentenza del 2003 e non al verbale, che, per effetto della proposta opposizione, non poteva divenire titolo esecutivo». Questo è il principio testualmente affermato dalla Casszione: «a norma dell’art. 204-bis, comma 6, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), la sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all’art. 203 costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso». Dunque, a seguito del rigetto dell’opposizione, «il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento». Per cui, «la p.a. non avrebbe potuto agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa».

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