Con provvedimento del 4 agosto scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accolto i tanti esposti presentati da clienti VW assistiti dalle associazioni dei consumatori ed ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro alla società Volkswagen Group Italia S.p.A., per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta ed ingannevole.
Come noto, infatti, è emerso che Volkswagen ha installato un sistema di ricircolo dei gas di scarico negli autoveicoli del Gruppo (con motorizzazione diesel EA 189 Euro 5) denominato sistema EGR. L’utilizzo di questo impianto, non consentito dalle norme comunitarie, pertanto, avrebbe permesso ai veicoli in questione di ridurre i valori delle emissioni inquinanti di monossido di azoto, in sede di prove di omologazione, alterandone i risultati.
Secondo l’Autorità è, dunque, ormai accertato che VW abbia commercializzato autoveicoli diesel della serie EA 189 sul mercato italiano, a partire dall’anno 2009 fino al settembre 2015, con emissioni nella realtà non conformi ai valori riscontrati in sede di omologazione e dichiarati nei Certificati di Conformità.
Tutto ciò configura indubbiamente una condotta scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.
La Confconsumatori Puglia, con i suoi legali Luigi Fino e Giuseppe Saracino, ha attivato le azioni civili collettive contro la VW, poiché ormai il recente provvedimento dell’Antitrust comprova che la condotta della Volkswagen integra una violazione grave degli obblighi di diligenza professionale, soprattutto alla luce dell’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui, laddove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia sanzionato un’impresa, il consumatore che promuova azione per il risarcimento del danno, assolve l’onere probatorio a suo carico, con la produzione del provvedimento sanzionatorio e del contratto con l’impresa; mentre compete a quest’ultima impresa dimostrare l’interruzione del nesso causale tra illecito antitrust e danno patito dalla generalità dei consumatori (Cass. civ., 28 maggio 2014, n. 11904).
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