“La parità di genere è stata introdotta dalla nostra amministrazione nel 2009”, aveva detto il primo cittadino di Bari sostenendo anche che la motivazione dell’annullamento “non sta nella mancanza di nomine di donne negli organi direttivi e di controllo, quanto piuttosto nella mancanza di motivazione del perché non siano state inserite donne in alcuni consigli di amministrazione, in questo caso solo Amiu ed Amgas, nonostante la nomina in queste società di donne in numero a volte maggioritario nei collegi sindacali”.
Ma per le rappresentanti dell’associazione UnDesiderioInComune, tra le promotrici tra l’altro del ricorso al Tar, il discorso del sindaco Emiliano non è coerente.
“È davvero bizzarro affermare che la parità di genere per le nomine nei Cda è stata introdotta da una delibera della sua Amministrazione,salvo poi violarla in prima persona – ribattono secche – Al contrario di quanto Emiliano sostiene e dichiara, l’annullamento dell’atto non è stato determinato da un mero vizio di forma per un semplice (sic!) difetto di motivazione, bensì per una palese violazione degli art. 3 e 51 della Costituzione, nonché delle leggi successive in materia di parità.
Queste sentenze, infatti, peraltro ben argomentate e motivate, censurano il decreto sindacale perché viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento avendo omesso di nominare donne nei CDA”.
“Suscita altresì grande preoccupazione – conclude la nota – la scelta del Sindaco di non ottemperare alla sentenza, e di violarla ostentatamente procedendo alla nomina dell’Amministratore Unico con pieni poteri, e perpetuando così un comportamento giuridicamente illegittimo e politicamente inaccettabile. Un’ultima cosa vogliamo ricordare al Sindaco. Non siamo sostenitrici delle quote, non ne abbiamo bisogno, soprattutto quando il criterio di scelta e nomina deve essere ispirato al possesso di specifiche competenze. Le abbiamo.
Siamo invece, noi, rispettose della Costituzione e delle leggi. Per questo intendiamo continuare a batterci per farle valere”.
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